Le aziende, nella figura dei propri titolari come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, sono tenute a provvedere alla formazione dei propri dipendenti secondo i contenuti previsti dall’Accordo Stato-Regioni.
Quest’ultimo impone che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori sia caratterizzata in funzione del settore di operatività dell’azienda. Nello specifico, l’Accordo prevede che la stessa formazione sia composta da due moduli: generale e specifico.
La formazione generale ha una durata di 4 ore e ha il fine di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro ed è prevista dalla legge per tutte le imprese le quali, una volta adempiuto l’obbligo formativo generale, dovranno individuare la formazione specifica per la propria tipologia di impresa.
L’individuazione della macrocategoria di rischio dell’attività (rischio basso, medio, alto) e la relativa formazione specifica ad essa applicabile può essere calcolata tramite il codice ATECO.
Dal livello di rischio aziendale dipendono sia le misure di sicurezza dei locali che la protezione dei lavoratori e la loro specifica formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.